La sospensione della rata del mutuo: CHI PUO' e CHI NON PUO' richiederla

La sospensione della rata mensile del mutuo fino a 18 mesi è la soluzione che il governo ha adottato per aiutare le famiglie in difficoltà economica o che hanno perso il posto di lavoro. Cosa si intende per sospensione della rata, chi paga al posto del cliente e la restituzione?

Per aiutare le famiglie in difficoltà economica e soprattutto quelle che hanno subito la perdita del posto di lavoro e hanno un mutuo in corso, è possibile congelare le rate mensili del finanziamento fino a 18 mesi, fatte salvo alcune limitazioni e condizioni che riguardano lo status lavorativo del soggetto con finanziamento in corso e la retribuzione concessa in seguito alla perdita d'impiego, come nel caso della cassa integrazione.

La sospensione della rata del mutuo: IL PIANO FAMIGLIE

Una delle soluzioni per ottenere la sospensione della rata mensile del mutuo è richiedere l'ottenimento delle agevolazioni convenzionate con Il Piano famiglie, il quale prevede il congelamento delle rate per 12 mesi. La banca concede questa tipologia di sospensione del credito senza pretendere tasse o imposte ma gli interessi del mutuo continuano ad essere calcolati e alla fine dei 12 mesi l'utente deve cominciare a rimborsare le rate.

La sospensione della rata del mutuo comporta lo slittamento della scadenza del contratto stipulato per il mutuo si allunga del periodo corrispondente al congelamento del finanziamento. In questo caso, se il mutuo primariamente era trentennale, la scadenza andrà ad allungarsi esattamente di 12 mesi, ovvero di un anno. Per accedere al Piano famiglie è necessario avere determinati requisiti:

  • aver perso il posto di lavoro prima del febbraio 2013;
  • reddito inferiore ai 40.000 euro all'anno;
  • avere un mutuo in corso per l'acquisto della prima casa di somma non superiore ai 150.000 euro;
  • non aver già fruito della sospensione della rata del mutuo con lo stesso programma.
PIANO FAMIGLIE REQUISITI LAVORATIVI REQUISITI ABITAZIONE
SOSPENSIONE RATA MUTUO PER 12 MESI
  • PERDITA DEL POSTO DI LAVORO ENTRO FEBBRAIO 2013;
  • REDDITO ANNUALE INFERIORE  AI 40.000 EURO.
  • MUTUO PER PRIMA CASA INFERIORE AI 150.000 EURO;
  • NON AVER GIA GODUTO DELLO STESSO PROGRAMMA.

La sospensione della rata del mutuo: IL FONDO GASPARRINI

Il Fondo Gasparrini è una misura di aiuto al pagamento del mutuo senza incorrere in sanzioni e in maggiorazioni della rata o addirittura al pignoramento e alla risoluzione del contratto di mutuo da parte dell'Istituto bancario. Tale misura è concessa a:

  • i soggetti lavoratori che hanno perso il posto di lavoro in questi ultimi 3 anni;
  • i soggetti lavoratori che disabilità o decesso subentrato in questi tre anni;
  • il mutuo stipulato per la prima casa deve essere inferiore ai 250.000 euro;
  • i soggetti lavoratori con ISEE inferiore ai 30.000 euro.

Nel caso del Fondo Gasparrini, le agevolazioni per il pagamento regolare del mutuo erogato escludono i lavoratori in cassa integrazione che devono beneficiare del Paino famiglie; questa proposta è fruibile anche da coloro che hanno avanzato una precedente richiesta di sospensione della rata del mutuo con il solo limite della richiesta di non oltre i 18 mesi. Per comprendere meglio, osserva anche la tabella seguente:

FONDO GASPARRINI REQUISITI DEI LAVORATORI
LIMITI E CONCESSIONI
SOSPENSIONE RATA MUTUO FINO A 18 MESI
  • PERDITA DEL POSTO DI LAVORO DA NON PIU' DI 3 ANNI;
  • DISABILITA' E DECESSO SUBENTRATO NEGLI ULTIMI 3 ANNI;
  • MUTUO NON SUPERIORE AI 250.000 EURO;
  • ISEE NON SUPERIORE AI 30.000 EURO.
  • ESCLUSI I LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE;
  • POSSONO FARE RICHIESTA ANCHE COLORO CHE HANNO GIA' FRUITO DEL PROGRAMMA DI SOSPENSIONE RATA.

Il video informativo: la sospensione della rata mutuo

Il video seguente, una puntata del TG2, ricapitola le caratteristiche principali del Fondo di Solidarietà e elenca i casi in cui è possibile richiedere la sospensione della rata mensile del mutuo fino a 250.000 euro. Il soggetto richiedente non deve avere un reddito annuo superiore ai 30.000 euro e può richiedere il congelamento del finanziamento fino a 18 mesi e per non più di 2 volte nell'arco della durata del contratto.

La misura di sospensione della rata - che una volta trascorso il periodo concesso si deve riprendere con la regolare restituzione delle rate - ha l'obiettivo di risollevare le sorti della crisi economica che ha portato non solo alla perdita dei posti di impiego ma anche a molti pignoramenti di immobili per la mancata risoluzione delle rate.

La sospensione della rata del mutuo: DOCUMENTAZIONE

Per ottenere la sospensione della rata del mutuo e fruire di una delle agevolazioni sopra descritte in base alla vostra situazione lavorativa generale è necessario inviare tutta la documentazione necessaria per certificare la presenza dei requisiti come:

  • lettera di licenziamento in cui sia evidenziata la data di decorrenza della perdita di impiego;
  • reddito annuale o ISEE;
  • stipula del mutuo in corso.

La documentazione deve essere trasmessa al Consap mentre è possibile consultare e compilare i moduli e la documentazione nella sezione dedicata.

DOCUMENTAZIONE DOCUMENTAZIONE LAVORATIVA DOCUMENTAZIONE PERSONALE
SOSPENSIONE RATA MUTUO
  • LETTERA DI LICENZIAMENTO;
  • REDDITO ANNUALE;
  • ISEE.
  • STIPULA DEL MUTUO  CORSO

La sospensione della rata del mutuo: CHI NON PUO' richiedere le agevolazioni

Le agevolazioni per la sospensione della rata mensile del mutuo racchiudono due differenti programmi che si adattano a tutte le esigenze dei lavoratori che si trovano in difficoltà per la perdita di impiego, si adattano alla situazione del loro status economico e all'importo del mutuo erogat ma non sono accessibili a tutti i lavoratori. I programmi Piano famiglie e il Fondo Gasparrini non sono accessibili a coloro che al momento della richiesta:

  • hanno un ritardo di pagamento di 90 giorni delle rate del mutuo;
  • vi sia una risoluzione del contratto mutuo in atto da parte dell'Istituto bancario;
  • vi sia un pignoramento in corso dell'immobile;
  • fruizione di altre agevolazioni pubbliche;
  • sottoscrizione di polizze assicurative che dovrebbe coprire gli importi.
SOSPENSIONE RATA DEL MUTUO CHI NON PUO' ACCEDERE ALTRI LIMITI
FINO AI 18 MESI
  • RITARDO SUPERIORE AI 90 GIORNI CONSECUTIVI DELLE RATE;
  • RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;
  • PIGNORAMENTO IN CORSO.
  • FRUIZIONE DI ALTRE AGEVOLAZIONI;
  • TITOLARE DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA

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Maria Francesca Massa
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